Lo Statuto

L’esigenza di una rappresentanza costante e quotidiana del “Cittadino Contribuente” ha portato alla costituzione di “Federcontribuenti -  Federazione Nazionale dei Contribuenti dello Stato e delle Autonomie  Locali e per la tutela e rappresentanza della piccola proprieta' immobiliare” che intende rappresentare attraverso la “proposta legislativa” e l’iniziativa sul territorio,  i tanti cittadini che spesso si trovano “vessati” dalle richieste dell’Erario e dalle pretese tributarie delle autonomie locali. L’Associazione vuole essere un momento di elaborazione di proposte e un centro di confronto con le forze politiche, le forze  sociali, gli ordini professionali tecnico contabili sulle questioni fiscali e tributarie per la lotta all’evasione fiscale, l’affermazione di un fisco equo e giusto, la salvaguardia dei diritti dei contribuenti e per l’applicazione dello “Statuto del Contribuente” come momento centrale nel rapporto fra fisco e contribuenti.

“Federcontribuenti” vuole essere “propositiva” anche rispetto a quel  federalismo fiscale che dovra’ costituire nel tempo lo strumento di  ricaduta sul territorio della capacita’ contributiva dei cittadini, senza che venga meno l’esigenza unitaria e nazionale della “solidarieta” in un Paese come il nostro dove purtroppo ancora esistono grandi disparita’ territoriali fra Nord, Centro e Sud. Non a caso nasce al Sud, dove questa esigenza è fortemente sentita.

Con l’apertura di delegazioni in tutta Italia la Federcontribuenti vuole diventare una associazione nazionale capace di interpretare le istanze dei contribuenti di tutto il Paese.

 

Lo Statuto della Federcontribuenti

Federazione Nazionale dei Contribuenti dello Stato e delle Autonomie Locali
e per la tutela e la rappresentanza della piccola proprietà immobiliare

 

SCOPO - SEDE - DURATA - SOCI

Art.  1
E’ costituita a Catania sotto la denominazione Federcontribuenti, un’associazione nazionale che rappresenta un centro di iniziativa per la tutela dei contribuenti dello Stato e delle Autonomie Locali e  nei confronti di tutti gli Enti che hanno capacità impositiva in materie di tasse, imposte, tributi locali. Inoltre l’associazione attraverso le sue sezioni e articolazioni tutela gli interessi specifici della piccola proprietà immobiliare, degli utenti assicurativi e del credito, gli utenti dei servizi pubblici locali, e gli utenti della pubblica amministrazione. Inoltre l’associazione si occupa della tutela delle imprese per le questioni oggetto del presente statuto. Essa rappresenta sia persone fisiche che personalità giuridiche, con o senza scopo di lucro. In particolare l’associazione perseguirà l’acquisizione di sempre maggior tutela e aggiornamento dei propri associati. Rientra nei fini dell’associazione l’istituzione di speciali servizi per l’assistenza e la consulenza a favore dei soci. L’associazione intende promuovere ed organizzare incontri, dibattiti e corsi di informazione per i soci per meglio raggiungere lo scopo sociale. Possono aderire alla Federcontribuenti persone fisiche, enti, società nonché Associazioni che né condividono le finalità statutarie. L’associazione ha una sua articolazione territoriale e agisce attraverso sedi regionali, provinciali e comunali che saranno costituite sulla base di una delibera della Giunta di Presidenza Nazionale e secondo le modalità del regolamento attuativo e del presente statuto. Le associazioni territoriali saranno costituite con apposito statuto conforme al presente.  L’associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro. La denominazione Federcontribuenti e il suo simbolo sono di proprietà dell’associazione nazionale e i marchi territoriali con il nome Federcontribuenti (seguiti dalla località regionale o territoriale o settoriale sono di proprietà dell’associazione nazionale.

Art. 2
Per il conseguimento dei suoi scopi ed in coerenza con essi, l’Associazione, opera attraverso il lavoro volontario dei soci e ispira la propria azione ai principi della costituzione italiana. L’associazione:
a) promuove, anche in collaborazione con Associazioni e gruppi affini, iniziative dirette a rendere effettivo il rispetto degli interessi dei contribuenti;
b) propone proposte di legge e/o di modifica legislativa in materia tributaria e di fiscalità locale     
      e sulla tutela della piccola proprietà immobiliare;
c)   Promuove ed organizza campagne di sensibilizzazione sulla stampa e sui mass-media;
d)  Organizza incontri e seminari, summit e corsi di formazione;
e)   Realizza pubblicazioni periodiche ovvero straordinarie;
f)   Promuove iniziative legislative e normative a qualsiasi livello;
g) Promuove iniziative di dialogo e cooperazione - nella rigorosa distinzione dei ruoli e degli   
      scopi - con enti, istituzioni, imprese, associazioni di enti e/o imprese, al fine di contribuire a
migliorare gli standard di produzione, distribuzione, comunicazione di beni servizio, e ciò
anche sulla base di apposite convenzioni.

h) Assume incarichi e commesse per studi, ricerche, formazione, attività di vigilanza, di
      indagine, con predetti soggetti.

i) Organizza iniziative di raccolta fondi, ordinarie e straordinarie anche attraverso la
       realizzazione di spettacoli, mostre e intrattenimenti in genere.

j) Agisce in sede sia giudiziale che di conciliazione presso le competenti autorità a tutela dei
      contribuenti e dei piccoli proprietari immobiliari ai sensi delle leggi in materia;

k) Svolge in generale iniziative analoghe o comunque conformi agli scopi statutari e idonee al
loro conseguimento;

l) consente l’associazione di circoli, associazioni, enti e simili che abbiano scopi affini ed
analoghi;

m) promuove la presenza attiva e sistematica dell’associazione in tutte le sedi o istanze, italiane
      od internazionali, ed in particolare dinnanzi agli organi del potere pubblico da cui dipendono        
      scelte di tipo economico, fiscale e sociale per la determinazione di coerenti soluzioni alle
      problematiche dei contribuenti e dei piccoli proprietari immobiliari;
n) garantisce l’assistenza legale, fiscale, tributaria e ogni servizio utile allo sviluppo degli associati e   
      della vita associativa.
Essa può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico e purché finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale), ritenute dal Consiglio Direttivo Nazionale necessarie od utili per conseguimento dell'oggetto sociale.
Fedecontribuenti ove lo ritenga opportuno per il conseguimento dei propri fini statutari, può stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni italiane, straniere, comunitarie ed internazionali, le quali si prefiggano scopi analoghi.

Art. 3
L’associazione ha sede in Tremestieri Etneo, Via Carnazza n° 81 e svolge la propria attività ed ha giurisdizione nell’ambito di tutto il territorio nazionale. Lo spostamento della sede legale all'interno del territorio nazionale non richiede una modifica statutaria.

Art. 4
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5
Per il raggiungimento degli scopi previsti dall’art. 2 e per quanto altro sarà ritenuto utile per il miglior conseguimento degli stessi, la Federcontribuenti si avvale:
delle quote sociali;
dei contributi degli enti pubblici, della Provincia, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni comunitarie ed internazionali;
dei proventi ricavati da sottoscrizioni;
dei proventi ricavati dai contributi ordinari e straordinari, pubblici e privati;
dei proventi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, documentazioni o quant’altro realizzato per conto degli aderenti e dei terzi;
di ogni altra entrata proveniente all’ Associazione in ragione dei fini perseguiti L’associazione e le sue strutture territoriali possono promuovere la costituzione di specifiche strutture associative, in particolare enti non commerciali, onlus, fondazioni, e quant’altro, al servizio della realizzazione più efficace della tutela degli associati.

Art. 6
Il patrimonio dell’associazione è costituito da beni mobili, dai residui attivi di gestione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementare il patrimonio stesso.
Non si potrà procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra associazione, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 7
I soci possono essere:

           - fondatori
           - frequentatori;
           - ordinari;
           - benemeriti;
           - e onorari.

Art. 8
A parte i soci fondatori, che sono soci di diritto con facoltà di voto, possono far parte dell’associazione come soci frequentatori con voto esclusivamente consultivo, i soci che usufruiscono dei servizi di consulenza, corsi di aggiornamento e quant’altro viene messo a disposizione dell’associazione.
Sono soci ordinari con diritto di voto tutti coloro che condividendo ed accettando gli scopi dell’associazione vengono iscritti nel Registro della FEDERCONTRIBUENTI e si obbligano a rispettarne lo Statuto.
Sono soci benemeriti quelli che con la loro attività o con il loro contributo economico sostengono l’attività e la valorizzazione del nome dell’associazione.
Anch’essi hanno diritto di voto.
Possono essere soci onorari le persone fisiche e le associazioni che, per la loro presenza nella vita sociale e culturale, conferiscono onore all’associazione e ne propiziano il conseguimento dei fini sociali.
I Soci onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dal congresso Nazionale.
L’iscrizione a Socio si intende valida per 365 giorni con decorrenza dalla data di iscrizione.
L’accettazione della domanda di ammissione è subordinata all’approvazione degli Organismi territoriali competenti.

Art. 9
La decisione dell’ Organismo territoriale competente è inappellabile e non è soggetta a motivazione.

Art. 10
L’iscrizione impegna il Socio a tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto, il Socio non in regola con il pagamento dei contributi associativi perde qualsiasi diritto nei confronti dell’Associazione.
Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento e deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il Socio dimissionario non avrà diritto ad alcun rimborso per quanto da lui versato ai sensi dell’art. 5 dello Statuto.
La quota od il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti mortis causa; la quota od il contributo associativo non sono rivalutabili.

Art. 11
La qualifica di socio si perde:

           a) per dimissioni;
           b) per cancellazione deliberata dal Collegio dei Probiviri, con esclusione dei Soci fondatori e                      
               promotori;
           c) per incompatibilità del comportamento del Socio rispetto alle finalità sociali ovvero per gravi  
               motivi morali o disciplinari.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12
Gli organi dell’associazione sono:

         1) Il Congresso Nazionale;
         2) Il Consiglio Direttivo;
         3) La Giunta di Presidenza Nazionale;
         4) Il Presidente;
         5) Il Segretario;
         6) Il Collegio dei Probiviri;
         7) Il Revisore dei Conti.
L’Assemblea congressuale potrà deliberare la nomina di un Presidente Onorario, fra personalità che si sono contraddistinte nell’impegno a favore di un fisco equo e giusto e per la tutela dei diritti dei contribuenti. Il Presidente Onorario è componente di Diritto del Consiglio Direttivo.
Inoltre possono essere nominati uno o più vice presidenti a cui verranno conferiti poteri specifici da parte del Presidente.

Art. 13
IL CONGRESSO
Il Congresso Nazionale è convocato ogni quattro anni dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo approva a maggioranza un apposito regolamento per lo svolgimento  del Congresso Nazionale e dei congressi territoriali nell’osservanza della proporzionalità che deriva dal numero rispettivo di iscritti.
Il Congresso è costituito dai rappresentanti dei soci eletti nelle assemblee regionali e delibera a maggioranza semplice dei voti, salvo le diverse modalità previste dal regolamento.
Il Congresso elegge il Consiglio Direttivo definendo il numero dei componenti; stabilisce gli obiettivi di politica dell’ Associazione fino al congresso successivo; delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti le modifiche al presente statuto, salvo quanto previsto al successivo art. 19; elegge i tre componenti effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori ed i due supplenti ed i tre componenti del Collegio dei Probiviri ed i due supplenti.
Il Congresso può essere convocato, a tutti i livelli dell’Associazione, su richiesta di almeno il 60% degli iscritti nei rispettivi livelli.

Art. 14
Il Congresso Nazionale si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria.
Essa è convocata con avviso esposto nella sede sociale o sulla stampa e, solo qualora lo deliberi il C.E., mediante lettera da inviarsi almeno 10 giorni prima.
Il Congresso nazionale ordinario, oltre alle competenze previste dal presente Statuto:

            a) determina i programmi generali dell’Associazione;
            b) esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti  
                l’Associazione e la realizzazione degli scopi sociali;
            c) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, economico e finanziario
                dell’associazione;
            d) elegge ogni quattro anni, con votazione separata, i membri del Consiglio Direttivo di sua
                competenza, ed il Revisore dei Conti.

 Il Congresso nazionale straordinario delibera sull’eventuale scioglimento e liquidazione dell’associazione, nonché sulla destinazione dei beni sociali.

Art. 15
Il Congresso nazionale ordinario è convocato dal Presidente una volta ogni quattro anni entro il 30 Aprile per l’adempimento dei compiti previsti dall’art. 14, lettera d).
Quello straordinario ogni qualvolta i 2/3 del C.D. lo ritenga necessario.
Il Congresso nazionale ordinario è convocato almeno una volta all’anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e qualora particolari esigenze lo richiedano entro i sette mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto consuntivo, economico e finanziario.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Art.16
Il Congresso nazionale è presieduto dal Presidente in carica, dal Vice o dal Segretario.
Il congresso nazionale ordinario è valido con la presenza in prima convocazione della metà degli iscritti aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti ed aventi diritto al voto.
La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata a non meno di un’ora dalla prima.

Art. 17
Le votazioni del Congresso nazionale saranno per alzata di mano o voto segreto.
Le deliberazioni del Congresso nazionale ordinario vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Art. 18
Il Congresso nazionale straordinario è valido in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione Il Congresso nazionale straordinario è valido qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.
Le deliberazioni del Congresso nazionale straordinario vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Art. 19
Consiglio Direttivo.
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri determinato dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni dalla data dell’elezione.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario che compongono la Giunta di Presidenza Nazionale.

Art. 20
Quando nel C.D. venga a ridursi, per qualsiasi ragione, il plenum dei componenti, subentreranno in carica, nell’ordine, altri soci alla scelta dei quali si procederà secondo criteri di cui all’art. 19.

Art. 21
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

                 a) promuove le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire i fini dell’associazione                     
                     autorizzando le spese relative per la straordinaria amministrazione;
                b) esegue gli adempimenti previsti dal presente statuto e promuove l’attuazione delle deliberazioni  
                    del Congresso nazionale;
                c) delibera sulla convocazione del Congresso nazionale, sul bilancio preventivo e sul rendiconto          
                    dell’associazione;
                d) propone al Collegio dei Probiviri l’esame dei casi che possono rientrare nelle sanzioni                     
                    disciplinari previsti dall’art. 33;
                e) propone al Congresso nazionale l’ammontare della quota di iscrizione del contributo annuale e  
                    delle contribuzioni straordinarie come indicato all’art. 5;
                f) sottopone all’approvazione dell’assemblea eventuali proposte di modifiche dello Statuto nonché  
                   di scioglimento e liquidazione dell’associazione;
                g) affida, nei limiti delle proprie attribuzioni incarichi speciali ai suoi componenti e/o ai soci con o  
                   senza compenso;
                h) svolge, in generale, qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli  
                    scopi sociali.

Art. 22
La Giunta di Presidenza Nazionale:

              1) attua le iniziative promosse dal Consiglio Direttivo e le deliberazioni del Congresso nazionale;
              2) decide sull’ammissione dei nuovi soci dell’associazione;
              3) gestisce l’ordinaria amministrazione dell’associazione deliberando le spese relative ad ogni  
                  iniziativa ed i compensi e/o rimborsi spese di ogni incarico (art. 21 punto g).A tal fine utilizza la  
                  disponibilità di cassa fino alla misura massima dell’80% delle entrate dell’anno;
              4) compie gli atti di straordinaria amministrazione nei limiti di spesa fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 23
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e tutte le volte che il presidente lo riterrà opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.
Le riunioni sono valide quando interviene almeno la maggioranza dei consiglieri.
Qualora venga a mancare tale maggioranza, trascorsa mezz’ora dall’ora fissata per la riunione, la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei consiglieri.
Il socio facente parte del C.D. che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni senza giustificato motivo, è considerato dimissionario dal Consiglio ed è sostituito da altro socio secondo quanto previsto dall’art. 20.

Art. 24
La Giunta di Presidenza Nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del presidente o del segretario.

Art. 25
Delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza Nazionale viene redatto processo verbale.

Art. 26
Il Presidente è l’organo di rappresentanza unitaria dell’associazione. A lui competono la convocazione degli organismi dirigenti.  Il Presidente ha la rappresentanza legale, amministrativa e negoziale dell’associazione.
Il presidente , a norma dell’art. 19 restano in carica per tutta la durata del Consiglio e sono rieleggibili.
L’elezione può essere fatta per acclamazione oppure per alzata di mano.
Il presidente presiede il Congresso nazionale, il C.D. ed la Giunta Nazionale di Presidenza in caso di assenza o impedimento lo sostituiscono nell’ordine il vice presidente o il segretario.
Il Presidente nomina uno o più vice presidenti e il segretario generale.
Il vice presidente ed il segretario coadiuvano il presidente il quale può delegarli a particolari incarichi di sua normale competenza.

Art. 27
Il Segretario.
Il segretario promuove, segue ed organizza l’attività dell’associazione, coordina e dà impulso all’attività delle sedi periferiche, cura i contatti con le forze politiche e sociali.

Art. 28
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei probiviri è eletto dal Congresso nazionale ed è composto di tre membri effettivi ed un supplente.
Il Collegio dura in carica quattro anni.
Su proposta del C.D. il Collegio dei Probiviri esamina i casi relativi ad eventuali sanzioni disciplinari in merito.
Ai probiviri compete altresì dirimere ogni controversia che possa insorgere fra i soci e il C.D., nonché tra il C.D. e il Congresso nazionale.
In particolare quando il Congresso nazionale non dovesse approvare il bilancio o il rendiconto o il preventivo, questi ultimi saranno approvati dal collegio probivirale che assumerà i poteri sostitutivi del Congresso nazionale e che potrà dar corso ad ogni più opportuna rettifica.

SEDI TERRITORIALI

Art. 29
Organi delle singole Sedi
Possono essere costituite sedi regionali e delegazioni provinciali e comunali su tutto il territorio  nazionale.
Le sedi regionali, provinciali e comunali sono tenute all’osservanza della linea politica associativa elaborata ed approvata dalla sede provinciale nel rispetto dello statuto nazionale.
Le sedi territoriali sono tenuti all’osservanza della linea di politica associativa, approvata dalla sede provinciale cui appartiene nel rispetto dello statuto nazionale.
La sedi territoriali hanno autonomia contabile e sono tenuti  a dotarsi degli organi di cui alle successive disposizioni del presente articolo, sono  rappresentate da un  Presidente e da un coordinatore e sono associati se trattasi di delegazione provinciale di diritto alla sede regionale o se sede comunale alla sede provinciale di competenza.
E’ assicurato il coordinamento regionale tra le sedi provinciali attraverso un coordinatore regionale unico organo regionale, eletto dai presidenti delle sedi provinciali di concerto e con l’approvazione della Giunta di Presidenza Nazionale.  
Ogni sede deve avere i seguenti organi:

              1) l’ Assemblea degli iscritti di ogni singola sede;
              2) il Consiglio Direttivo;
              3) il Presidente;
              4) il Revisore dei Conti;
              5) il Consiglio dei Probiviri.
Le funzioni, le competenze e la durata in carica di ciascun organo sul territorio periferico sono, nell’ambito della singola sede, quelle previste dal presente statuto per i corrispondenti organi.
L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno.
L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente ed il segretario che compongono la Giunta di Presidenza territoriale.  
In via transitoria gli organi statutari regionali, provinciali, e subprovinciali scadranno congiuntamente con gli organi statutari nazionali, a norma dell’art. 32.
Negli statuti provinciali e subprovinciali, possono essere previsti riconoscimenti a favore dei soci fondatori, nei termini di cui all’art. 33.

Art. 30
Ogni sede periferica deve operare nel rispetto della linea politica elaborata ed approvata dal Congresso nazionale, diretta ed attuata dagli organi nazionali.

Art. 31
Le sedi dell’associazione hanno autonomia contabile ed amministrativa e sono tenute ad un contributo annuo, determinato dal Comitato Direttivo Nazionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32
Fino alla convocazione del primo congresso nazionale che dovra’ svolgersi entro il 30 Giugno del 2013 gli organi direttivi della sede centrale fungeranno da organi sociali ad ogni effetto, sino al rinnovo, mediante elezione, dei nuovi organi.

Art. 33
Il Collegio probivirale applica il provvedimento di cancellazione del socio nel caso di comportamenti che rechino nocumento al prestigio ed agli interessi materiali dell’associazione e che siano incompatibili con i fini statutari e con la linea di condotta fissata dagli organi direttivi, salvo che si tratti di soci fondatori.
Il Collegio dei probiviri può, per gravi motivi di opportunità, sospendere cautelativamente il socio in pendenza di procedimento disciplinare.
Ai fini normativi il socio cancellato è assimilato al socio dimissionario.

Art. 34
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione ed esecuzione del presente statuto tra la sede centrale e le sedi periferiche deciderà in maniera inappellabile il Collegio centrale dei probiviri.

Art. 35
Le eventuali controversie tra soci fondatore e associazione saranno decise da una terna arbitrale, il cui Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Catania.

Art. 36
Quando per qualsiasi motivo l’assemblea delle sedi periferiche non provveda all’approvazione del rendiconto annuale e del preventivo è in facoltà della sede centrale di nominare un commissario.


IL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 37
Il patrimonio della Federcontribuenti come individuato nelle strutture di cui all’art.1, è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati e da tutti i mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati.
La Federcontribuenti non può distribuire tra i soci, in nessun caso, anche in modo indiretto, avanzi di gestione e patrimonio, durante la vita dell’Associazione, salvo diverse disposizioni legislative.
Gli utili di gestione devono essere impiegati in attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Le quote associative della Federcontribuenti sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

Art. 38
L’esercizio sociale dell’Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio è predisposto in tempo utile per essere sottoposto all’esame del Collegio dei Sindaci Revisori e per l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo entro i termini specificatamente previsti. Analoga procedura viene adottata per il bilancio preventivo.

SCIOGLIMENTO

Art. 39
Il Consiglio Direttivo, quando siano venuti a mancare i presupposti politici ed associativi che hanno dato origine all’Associazione, può proporre lo scioglimento o la trasformazione della stessa.
Lo scioglimento della Federcontribuenti può essere deciso soltanto da un congresso straordinario o da un’ Assemblea congressuale, composta dai delegati eletti all’ultimo congresso nazionale, convocato con delibera del Consiglio Direttivo. Per tale decisione è necessaria la maggioranza dei tre/quarti dei voti rappresentati.
La fusione con le altre associazioni o la trasformazione può essere decisa con i due terzi dei voti rappresentati.
Il patrimonio della Federcontribuenti, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 62.
Il Congresso straordinario che delibera lo scioglimento dell’Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 40
Il presente statuto prevale sugli statuti delle sedi territoriali che dovranno costantemente uniformarsi ad esso, sicché ogni variazione dello Statuto Federcontribuenti avrà effetti operativi immediati sugli Statuti delle associazioni territoriali anche prima della presa d’atto a mezzo di assemblea straordinaria da parte delle sedi territoriali che dovranno dar corso all’adeguamento entro 90 giorni dalla modifica dello Statuto Nazionale.
Decorso tale termine, la modifica opererà di diritto sullo statuto locale


DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41
Per quanto non contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia, alle quali si fa riferimento.